Tassa Opi o indennità di esclusività? Alla cassazione l’ardua sentenza
La sentenza emessa è oltremodo storica, si tratta della prima sentenza in assoluto che libera la nostra professione dai legami dell’esclusività.
La Corte adita, nel formulare la sentenza, dichiara che” Come eccepito dall’Azienda, il vincolo di esclusività per gli infermieri è temperato dalla possibilità – prevista dal CCNL di settore – di svolgere prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati, prestazioni aggiuntive e in equipe, fuori dell’orario di lavoro e con ripartizione del compenso” , opportunità questa che non può essere privata unilateralmente dal datore di lavoro pubblico imponendo l’esclusività e/o l’incompatibilità, assegnando il Giudice – in sentenza – all’ambito delle “facoltà” (Possibilità propria o riconosciuta nell’ambito di condizioni naturali o convenzionalmente determinate) del singolo professionista la possibilità di espletare attività aggiuntive e conclude: “Ne consegue che, a prescindere dalla circostanza se l’appellante si sia in concreto avvalso o meno di tale facoltà, comunque il suo rapporto di lavoro è regolato da disposizioni che gli consentono di espletare attività aggiuntive rispetto alla ordinaria prestazione lavorativa svolta per la ASL. L’iscrizione all’albo professionale degli infermieri, pertanto, non avviene nell’interesse “esclusivo” del pubblico datore di lavoro, rappresentando invece il presupposto per l’accesso da parte del lavoratore ad ulteriori opportunità professionali.”
È una sentenza che farà discutere molto essendo una sentenza di Corte di Appello che, in maniera chiara, considera l’Infermiere come un professionista che “si propone” sul mercato del lavoro “per qualunque tipo di relazione lavorativa sul mercato del lavoro, anche di tipo privatistico e senza esclusiva.” (citazione Giudice di I° grado). Non vi è dubbio alcuno, in questo caso, che la ASL di SALERNO avendo imposto al professionista la sottoscrizione della “esclusività” e della “incompatibilità” sia andata oltre il limite previsto dalla legge imponendo un gravame aggiuntivo e non previsto senza corrispondere al professionista stesso alcuna indennità “di esclusività” concessa, invece, ad altre professioni.
“Questa sentenza” dichiara Rolando Scotillo, nella qualità di ricorrente e segretario generale della FISI, “arriva, dopo circa 6 anni di contenzioso, dove i sindacati confederali e quelli di categoria non sono arrivati finora da anni: agli Infermieri va riconosciuta una indennità di esclusività congrua come nel caso di altre professioni intellettuali, in mancanza di detta indennità non si può obbligare unilateralmente alla esclusività di rapporto. Ringraziamo i Giudici della Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro – e l’avvocato Gianfranco Nunziata (difensore FISI) per questo enunciato che farà riflettere molto di più della sentenza di Pordenone con la quale si è riconosciuto il rimborso delle tasse di iscrizione.
Valuteremo il ricorso in Cassazione per il riconoscimento del danno da mancata previsione dell’indennità di esclusività e per il riconoscimento del rimborso della tassa per gli anni in cui è stato imposto dalla ASL tale esclusività in maniera del tutto unilaterale e non prevista. Abbiamo chiesto ai Presidenti di tutti gli Ordini delle professioni sanitarie di compulsare il Governo onde fornire giuste linee di indirizzo all’ARAN per l’apertura della contrattazione nazionale sul riconoscimento economico della cosiddetta indennità di esclusività come già riconosciuto ad altre professioni ”.
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