Il Sindacato Human Caring scrive al governo e a Salvini
Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata oggi dal segretario nazionale Angelo Minghetti del SHC
EMENDAMENTI DI COMMISSIONE RELATIVI AL DDL N. 1766
La Federazione Nazionale M.I.G.E.P. “professioni sanitarie e sociosanitarie” ed il Sindacato professionale Human caring Sanità ”shcoss sanità”, alla luce dell’emendamento di seguito allegato
“Le condotte attive e omissive dei datori di lavoro, pubblici e privati, degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari impiegati nell’ambito o a causa della gestione dell’emergenza COVID-19, che abbiano cagionato danni agli stessi professionisti ed operatori, non determinano responsabilità, né personale né solidale, di ordine penale, civile e amministrativo-contabile, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non pienamente conformi ai migliori standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile in regime ospedaliero, in regime ambulatoriale e domiciliare o in altro luogo comunque autorizzato, durante la fase emergenziale, alla prestazione di attività di cura e assistenza”
È a contestarne integralmente il contenuto poiché apertamente volto a “triturare” i più basilari principi costituzionali a tutela della collettività.
La Costituzione Italiana all’art. 1 comma 1 statuisce che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Si rammenta che la Costituzione Italiana è stata il frutto del patto che uomini e donne italiani hanno stretto dopo le grandi tragedie dovute alla dittatura, alla seconda guerra mondiale ed alla guerra civile; Un patto che è stato stipulato dopo sangue e lacrime, spesso dopo aver sofferto la fame e essersi ritrovati tra le macerie.
La nostra Costituzione è caratterizzata dal fatto che coloro che l’hanno scritta erano consapevoli di come gli uomini potessero cambiare in peggio.
L’emendamento che si critica è volto a calpestare i diritti dei lavoratori impegnati in una lotta impari semplicemente per tutelare gli interessi economici delle Compagnie assicuratrici dei datori di lavoro.
In particolare con l’introduzione dell’emendamento vi sarebbe una violazione degli artt. 1; 2; 3; 24; 28; 32 c. 1; 35; 37 c. 1; 38 c. 2 e 41 c. 2 della Costituzione.
L’emendamento in questione viola:
l’art. 2 della Costituzione poiché con il suo accoglimento rende inadempiente la Repubblica ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale facendo venir meno la garanzia dei diritti inviolabili;
l’art. 3 della Costituzione poiché viola il principio di uguaglianza tra i cittadini impedendo agli operatori sanitari e sociosanitari di ottenere il giusto risarcimento per i danni ricevuti a causa di comportamenti contrari alla legge da parte dei datori di lavoro e porrebbe altresì in posizione di disparità i datori di lavoro stessi facendo sì che solo i datori di lavoro, pubblici e privati, degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari impiegati nell’ambito o a causa della gestione dell’emergenza COVID-19 sarebbero immuni da responsabilità;
l’art. 24 della Costituzione poiché viene impedito agli operatori impegnati in prima linea alla lotta al COVID 19 di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti che l’emendamento in questione pone nel nulla;
l’art. 28 della Costituzione in quanto i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sarebbero resi esenti da qualsiasi responsabilità in caso di violazione delle norme a tutela del lavoro e della salute dei propri collaboratori;
l’art. 32 c. 1 della Costituzione poiché la Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e con tale emendamento è di tutta evidenza che il diritto alla salute degli operatori in campo sanitario / assistenziale viene totalmente dimenticato consentendo ai datori di lavoro di privilegiare altri interessi anziché quello primario alla salute;
l’art. 35 della Costituzione poiché l’emendamento in questione pone nel nulla la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
l’art. 37 c. 1 della Costituzione poiché fa venir meno la speciale tutela prevista per le lavoratrici madri a cui spetta una speciale protezione;
l’art. 38 c. 2 della Costituzione poiché l’emendamento viola il diritto dei lavoratori ai mezzi adeguati ed alle loro esigenze di vita in caso di infortunio e malattia e nel caso di specie si fa presente quanti operatori si siano ammalati ed in alcuni casi deceduti a causa del COVID 19 con tutte le conseguenze che ne derivano per i medesimi e per le loro famiglie; con l’eventuale entrata in vigore di codesto emendamento bisognerà spiegare a costoro per quale ragione vadano considerati lavoratori di serie b e non avranno diritto ad alcunché a differenza degli altri lavoratori;
l’art. 41 c. 2 della Costituzione l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. Con l’emendamento in questione si autorizzano tutte quelle iniziative economiche coinvolte a porre in essere comportamenti che possono danneggiare la sicurezza dei lavoratori.
Non da ultimo si sottolinea che l’emendamento in questione viola altresì la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950, ratificata con legge 848 del 4 agosto 1955 laddove all’art. 7 si stabilisce che “Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione…” ed all’art. 8 che “Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge”; all’art. 23 c. 1 ove si statuisce che “ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro”.
Inoltre, con questo emendamento, tutti gli operatori sanitari e sociosanitari pagherebbero questa emergenza quattro volte: sono senza Dpi, mettono a rischio la propria salute, non hanno alcuna valorizzazione professionale ed economica e, adesso, con la responsabilità civile e penale che gli verrà scaricata sulle spalle, le negligenze delle strutture nonostante le condizioni in cui operano e l’alta soglia di rischio alla quale sono sottoposti tutto questo per un solo obiettivo alleggerire le assicurazioni e i datori da lavoro a non pagare.
È una vergogna, un tradimento, un tradimento anche verso tutti i cittadini , che vengono pugnalati alle spalle.
Invece, di avere una politica che tuteli la costituzione Italiana, i cittadini, i lavoratori in prima linea, tutelano le assicurazioni, comprendiamo che non c’è interesse nel rivedere il sistema sanitario pubblico, rivedere il sistema assistenziale delle residenze.
Inoltre, la legge 81 del 2008 con questo emendamento è completamene stralciata:” L’uso dei DPI in questo caso è a discrezione del datore di lavoro, e la tutela della salute nei luoghi di lavoro è a discrezione di….. “
Alla luce di quanto sopra la Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie e il Sindacato professionale Human caring-Sanità “shcoss-sanità” denunciano l’incostituzionalità dell’emendamento e chiedono che venga immediatamente ritirato.
Angelo Minghetti
Migep – Shc Oss
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