Istituzione dell’elenco regionale degli Oss e degli enti accreditati per la formazione

Proposta di legge n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioli, Putzu, Rossi,  Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi

Art. 1 (Finalità) 

1. Con questa legge la Regione si propone di  monitorare la figura dell’operatore sociosanitario in  ambito regionale e di contribuire ad una migliore  tutela di coloro che intendono accedere ai corsi di  operatore sociosanitario, valorizzando le competenze sul territorio. 

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2. La Regione, nell’ambito delle competenze  regionali in materia di formazione professionale e  in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la  conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il  conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario, mediante istituzione di un elenco regionale. 

3. Al fine di valorizzare le competenze profes sionali acquisite nell’elenco regionale, in apposita  sezione, sono inseriti, a domanda, nel rispetto  delle disposizioni in materia di dati personali, co loro che abbiano conseguito l’attestazione e la  qualifica di operatore sociosanitario secondo le  normative statali e regionali vigenti. Restano ferme  le disposizioni e il rispetto dei principi di libera cir colazione delle certificazioni professionali in am bito europeo e di quanto previsto dalla normativa  statale in ordine all’istituzione del profilo professio nale e all’esercizio dell’attività. 

Art. 2 (Elenco regionale) 

1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco  regionale degli operatori sociosanitari e degli enti  accreditati per la formazione, da realizzare in  forma telematica senza oneri a carico del bilancio  regionale, articolato nelle seguenti sezioni: 

a) sezione A, comprendente gli enti di formazione  accreditati dalla Regione e gli istituti professio nali ad indirizzo “servizi sociosanitari” e “servizi  per la sanità e l’assistenza sociale” e i corsi at tivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi  operativi regionali: 

b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che  abbiano conseguito, al termine di specifica for mazione professionale, l’attestato e la qualifica  di operatore sociosanitario, rilasciata dagli enti  accreditati e che abbiano presentato domanda,  secondo quanto previsto all’articolo 3. 

2. L’elenco ha funzione meramente ricognitiva,  quale banca dati; l’inserimento nel medesimo non  costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, re stando a tal fine ferma l’applicazione delle norma tive statali vigenti riguardo al riconoscimento della  qualifica professionale, alla validità degli attestati e  all’esercizio dell’attività.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedi mento, definisce le modalità di tenuta, redazione e  aggiornamento dell’elenco. 

4. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale  della Regione. 

Art. 3 (Disposizioni procedurali) 

1. Possono presentare domanda di inserimento  nell’elenco coloro che, alternativamente: a) hanno acquisito il titolo nelle Marche; b) prestano attività lavorativa nelle Marche; c) sono residenti nelle Marche. 

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere  in possesso dell’attestazione di operatore sociosa nitario conseguita a seguito di corso di formazione  presso un soggetto accreditato secondo quanto  previsto dalla normativa statale e regionale in ma teria e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto  dell’Accordo in sede di Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio  2001 e successivi provvedimenti nazionali e regio nali, nonché dall’articolo 5 della legge 11 gennaio  2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di speri mentazione clinica di medicinali nonché disposi zioni per il riordino delle professioni sanitarie e per  la dirigenza sanitaria del Ministero della salute). 

3. La Regione effettua il trattamento dei dati  personali nel rispetto di quanto previsto dalla nor mativa europea e dalle disposizioni statali di attua zione. A tal fine l’inserimento nell’elenco avviene  previa specifica acquisizione da parte degli opera tori sociosanitari del consenso al trattamento dei  dati personali mediante pubblicazione sul sito in ternet istituzionale. 

4. La Regione inserisce nell’apposita sezione  dell’elenco gli enti di formazione accreditati presso  la Regione, secondo le disposizioni regionali vi genti e con le modalità da stabilirsi con provvedi mento della Giunta regionale e gli istituti professio nali ad indirizzo “servizi sociosanitari” e ”servizi per  la sanità e l’assistenza sociale”. 

Art. 4 (Norme finali) 

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di  questa legge, la Giunta regionale, con proprio atto,  stabilisce le modalità di attuazione per l’istituzione  dell’elenco e per la presentazione delle domande,  ivi compresa la relativa modulistica, nonché le modalità per gli opportuni controlli atti ad evitare che  siano inseriti nell’elenco soggetti privi dei necessari requisiti. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione  e iscrizione per gli enti accreditati e per i corsi attivi  sul territorio. 

Art. 5 (Invarianza finanziaria) 

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Redazione InfoNurse

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