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Il Movimento Oss Italia d’accordo con il Ddl Boldrini: ”Riordino del profilo professionale e della formazione dell’oss”

E’ degli ultimi giorni la notizia della delibera della Regione Veneto a favore della figura della figura del Super Oss ( tramite formazione ulteriore di 300 ore), come soluzione alla carenza di personale infermieristico.

In merito alla questione il Movimento Oss Italia si dichiara in disaccordo con la suddetta delibera e ritiene opportuno porre l’attenzione sul Ddl d’iniziativa della senatrice Boldrini, che si occupa di ”Riordino del profilo professionale e della formazione dell’operatore socio-sanitario”.

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Ma vediamo di cosa si tratta:

Il presente disegno di legge prevede la revisione dei vigenti accordi tra lo Stato e le regioni riguardanti la professione degli operatori socio-sanitari, prevedendo il suo riordino nel rispetto dei seguenti criteri:

  • uniformare la formazione sia in termini di contenuti teorici e pratici (tirocinio, stage) che di monte
    ore, attribuendone la titolarità al Servizio sanitario nazionale (SSN);
  • uniformare il titolo di studio e i contenuti;
  • definire in modo puntuale competenze, attività, ambiti operativi e responsabilità, nonché modalità di
    inserimento nei differenti contesti operativi;
  • definire criteri cogenti per l’accreditamento degli enti formatori, direttori di corso, docenti tutor,
    nonché per le sedi di tirocinio;
  • definire le modalità di mantenimento delle competenze (formazione continua);
  • definire l’attivazione obbligatoria di un registro regionale degli operatori socio-sanitari per tutelare il
    cittadino e prevenire l’abusivismo.
    Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che non potrà che migliorare la risposta del SSN alla
    realizzazione della tutela della salute individuale e collettiva

L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività nei seguenti contesti operativi:
a) sanitario, socio-sanitario e sociale, in servizi e strutture di ricovero ospedalieri e distrettuali,
residenziali e semi-residenziali;
b) scolastici, per le pertinenti attività socio-sanitarie;
c) territoriali e a domicilio;
d) in tutti i servizi e presìdi che necessitano della presenza di tale profilo professionale per l’aiuto,
l’assistenza e il sostegno alle persone, anche con riferimento al loro ambiente di vita e alle diverse
fasce di età, che presentino:
1) problemi di salute in fase acuta;
2) problemi di salute cronici e condizioni di terminalità;
3) disabilità psico-fisiche;
4) disturbi nella sfera della salute mentale o della dipendenza;
5) disagio sociale ed emarginazione.

L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri professionisti preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, nell’ottica dell’integrazione multiprofessionale e multidisciplinare, attenendosi alla pianificazione individuale degli interventi assistenziali per la persona e alle attribuzioni di attività dirette alla persona da parte dei professionisti sanitari e socio sanitari. In particolare, l’operatore socio-sanitario:
a) opera in autonomia sulla base di procedure, protocolli e piani di lavoro;
b) coopera allo svolgimento di interventi e prestazioni eseguiti da altri professionisti;
c) collabora in équipe per individuare i bisogni della persona;
d) interviene nell’accoglienza sanitaria;
e) organizza il proprio lavoro e interagisce con altri operatori e servizi in ambito socio-sanitario.

Formazione professionale dell’operatore socio-sanitario

  1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e delle provincie
    autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto di criteri d’insegnamento standard e uniformi su
    tutto il territorio nazionale, nella durata e nel contenuto, autorizzano le aziende sanitarie sedi di
    formazione universitaria delle professioni sanitarie, e gli altri enti del servizio sanitario regionale, allo
    svolgimento dei corsi di cui al comma 4.
  2. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 4, le aziende e gli enti di cui al comma 1 possono
    avvalersi anche di enti formativi pubblici o privati, con i quali si associano con la formula
    dell’associazione temporanea di impresa, svolgendo anche la vigilanza sugli enti medesimi.
  3. L’ordinamento didattico dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario è individuato da una
    specifica intesa tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la
    Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) il corso di formazione sia adeguato alle competenze e alle attività da svolgere e sia uniforme
    sull’intero territorio nazionale;
    b) la durata del corso di formazione non sia inferiore a 1.400 ore, si svolga in un arco temporale non
    inferiore a dodici mesi e non superiore a diciotto, e il corso sia strutturato in due moduli didattici, il
    primo di base e il secondo professionalizzante;
  4. c) il modulo di base, della durata di almeno 450 ore di teoria, sia finalizzato all’orientamento, alla
  5. motivazione, alla professione e all’apprendimento delle conoscenze di base.

Redazione InfoNurse

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