Migep e Shc: Nessuno può essere obbligato a sottoporsi alla vaccinazione senza che ci sia una legge.

Leggiamo sui vostri quotidiani che molte strutture intendono licenziare, sanzioni disciplinari o spostare in altre sedi i dipendenti che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19. 

Riteniamo che vaccinarsi non è solo un atto che protegge individualmente, ma protegge tutta la comunità, e in questo modo proteggiamo i più deboli. 

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Non si vuole entrare nel merito della vaccinazione poiché non vediamo ostacoli a un’esclusione di chi, per scelta e non per necessità, decide di non vaccinarsi, come rispettiamo i diritti fondamentali, come l’istruzione e la religione. 

Non accettiamo che le strutture pongano un “ricatto psicologico” o una ‘dittatura sanitaria”, non siamo di fronte a una ‘dittatura sanitaria ma a un’emergenza sanitaria, questo va contro la libertà di scelta della terapia oltre al rispetto individuale del lavoratore.  La decisione spetta al lavoratore il quale resta libero di scegliere di non vaccinarsi e non è tenuto a dire al suo datore se ha fatto o meno il vaccino senza darne la motivazione. Motivo in più per non poterlo licenziare, o adottare sanzioni..

Ad oggi, infatti, non c’è scritto da nessuna parte che sia obbligatorio vaccinarsi e non c’è alcuna legge che imponga di farlo nemmeno a chi svolge una particolare mansione che lo porta a contatto con gli altri.

Ma non è tutto: “L’assenza di una norma che preveda l’obbligo del vaccino, impedisce il licenziamento o qualsiasi sanzione. Infatti, se un dipendente rifiuta il vaccino, il suo datore, non può adottare nessun provvedimento ma, semmai, deve aumentare le precauzioni all’interno dell’azienda per garantire quanto richiesto dal Codice civile in materia, appunto, di tutela degli altri. E non sarebbe in alcun modo giustificabile imporre la vaccinazione nei confronti dei lavoratori, neppure con un accordo sindacale, come nel chiedere la motivazione del non vaccino che va a ledere l’opinione e la riservatezza del singolo che potrebbe essere soggetto a  vessazioni, ed è discriminante violando la privacy.

Pertanto un licenziamento, o una sanzione irrogato in queste condizioni sarebbe perfino ritorsivo, oltre ad essere sbagliato sul piano di politica del diritto.

Quest’azione è letta come una sorta di patto in cui il lavoratore «pattuirebbe» una rinuncia al richiedere eventuali risarcimenti al datore di lavoro, non più in grado di adottare tutte le misure di sicurezza richiestigli dalla legge, per la «natura indisponibile», non sarebbero ammissibili, poiché privo di ogni valore liberatorio in termini di responsabilità penale, poiché le norme della sicurezza sul lavoro non possono essere derogate a un “ricatto psicologico”, espliciti o impliciti che siano. 

La nostra perplessità, che, codeste strutture potrebbero avviare delle ripercussioni sul piano professionale.

In assenza di una norma di legge che rende obbligatorio il vaccino, il datore di lavoro non può imporre nulla né tanto meno “sanzionare” il dipendente per la mancata accettazione di un vaccino che non è obbligatorio per legge, legge che oggi ancora non esiste, anche se si vuole arrivare a ritenere sussistente un obbligo per il datore di lavoro a integrare il sistema di sicurezza, procurando la possibilità della vaccinazione, non si potrà costruire l’ulteriore vincolo per il lavoratore, che potrebbe avere tanti e diversi motivi per rifiutare il vaccino, e non lo si trova neanche in un obbligo legale e nemmeno nella norma di legge 81/2008 art 279 comma 2.

L’obbligo non è previsto neanche dai protocolli di sicurezza firmati dalle parti sociali (Governo e le parti sociali il 24 aprile del 2020), questi protocolli son stati resi vincolanti in forma indiretta dall’art 29 bis del c.d., poiché il datore di lavoro non gestisce il vaccino né tanto meno i tempi e i modi di somministrazione, è tutto in mano all’autorità sanitaria; inoltre il lavoratore non è  tenuto a informare l’azienda di questo adempimento. 

 Se in questi protocolli non c’è l’obbligo per i datori di lavoro di somministrare il vaccino anti covid19 ai propri dipendenti, come si può pensare che sia sanzionabile un rifiuto del vaccino?

Infatti, l’assunzione di qualsiasi sostanza per scopi medici non può essere imposta senza una specifica norma di legge, come prevede l’art 32 della costituzione ( nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), indica una legittimità in un consenso libero e consapevole, consenso che trova le sue fonti giuridiche anche nell’artt.13 e nell’art.5 del codice civile, pertanto riteniamo offensive le restrizioni che intendono adottare queste strutture con “minacce” di licenziamento, di spostamento o sanzioni per chi non si vaccina,  non comprendiamo la finalità poiché sono illegittime le loro prese di posizione  e non si può procedere attraverso un DPCM, la decisione finale spetta al Parlamento.                                                                           

Non si può pretendere che le strutture agiscano da vigilanti e sceriffi, avvalendosi di un dovere così importante sulle loro spalle:” la responsabilità di convincere i dipendenti ad adempiere un dovere così importante”. 

Una responsabilità che deve essere gestita dal Governo e dalle Autorità Sanitarie, devono essere loro a riassicurare i cittadini, e non di certo le strutture. 

Se queste strutture intendono avviare procedure di sanzioni in violazione dei diritti dei lavoratori, saremo costretti ad avviare procedure legali impugnando ogni sanzione o licenziamento.

Pensiamo che nel momento che la persona si sente sicura sulla vaccinazione, sia il modo migliore per raggiungere la cosiddetta immunità.

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