Pubblicato sulla G.U. il decreto per l’assunzione di medici, infermieri e Oss
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 09-03-2020 il decreto legge n. 14/2020 che sblocca le assunzioni nel SSN per l’emergenza sanitaria
Stanziati dal governo 660 milioni per le nuove assunzioni. Uno sblocco di assunzioni che va anche oltre le graduatorie già in essere, perché il personale sanitario potrà essere reclutato anche conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020.
Un investimento in sanità che non ha precedenti nella storia dell’Italia.
Il decreto legge n. 14/2020, sblocca le assunzioni di personale nel ssn annunciate dal ministro speranza lo scorso 7 marzo, consentirà l’assunzione di 20mila tra medici, infermieri e operatori, con la possibilità affidata alla protezione civile di requisire materiali sanitari e strutture per far fronte a carenze di materiali o posti letto.
Il decreto, vigente dal 10 marzo 2020, prevede lo stanziamento di 660 milioni per il 2020 finalizzato all’assunzione di professionisti sanitari anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020. In sostanza, uno sblocco di assunzioni che va anche oltre le graduatorie già in essere.
Lauree telematiche per la seconda sessione 2018-2019
Per le professioni infermieristiche e solo per la seconda sessione dell’anno accademico 2018-2019, nelle Regioni dove è disposta la sospensione delle attività di formazione superiore, l’esame finale dei corsi di laurea può essere svolto con “modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio”.
Gli incarichi extra-graduatorie
Gli incarichi “extra-graduatorie” a tempo determinato (per sei mesi e comunque non oltre il 2020 in caso l’emergenza perdurasse oltre) “sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
I già menzionati incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’articolo 17 (quello che stanzia i 660 milioni). Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”.
Le attività in emergenza saranno titoli preferenziali per concorsi
Il decreto prevede anche che tutte queste attività professionali particolari e assegnate in emergenza “costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Le Regioni dovranno anche rideterminare in funzione delle necessità legate all’emergenza i piani di fabbisogno del personale.
Acquisizione di nuovi Mmg e Pls e più ore di specialistica ambulatoriale
Facilitazioni anche per acquisire nuovi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che potranno assumere incarichi provvisori anche durante lo svolgimento dei corsi ed essere iscritti negli elenchi delle guardie mediche e turistiche per la durata dell’emergenza. Ma non potranno avere oltre 650 assistiti: in questo caso verrà sospesa l’erogazione della relativa borsa di studio legata ai corsi.
Aumentano le ore di specialistica ambulatoriale a disposizione delle Asl e per farlo il decreto stanzia sei milioni.
Per i sanitari non positivi al COVID-19 sorveglianza ma non quarantena
Poi, una norma sulla sorveglianza sanitaria interviene sulla quarantena a cui sono costretti i sanitari venuti a contatto con un soggetto positivo, ma non a loro volta positivi. L’articolo prevede che “la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (la quarantena, appunto) non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19”.
Una misura questa dettata dal fatto che circa 3mila tra medici e infermieri sono tuttora “fermi” per il contatto con soggetti positivi e rappresentano quindi una carenza in più negli organici già in crisi del Ssn. Gli operatori sanitari positivi, secondo il dato diffuso ieri dall’Istituto superiore di Sanità, erano a ieri 583, il 6% circa di tutti i positivi riscontrati.
Triage a parte per chi va in ospedale
Anche sul tirage ci sono nuove previsioni.Quello per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali “adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali”.Tutte norme queste, come specifica il decreto, che si applicano solo all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’assistenza a persone e alunni con disabilità
Il decreto contiene anche un articolo sull’assistenza a persone e alunni con disabilità, in cui si prevede che durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, ovviamente in base al personale disponibile, anche “impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi”, l’assistenza agli alunni con disabilità attraverso l’erogazione di prestazioni individuali domiciliari per il sostegno nella “fruizione delle attività didattiche a distanza e alla realizzazione delle azioni previste dal Dpcm 8 marzo 2020: attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dallo stesso decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché senza creare assembramenti di persone o svolte presso il domicilio degli interessati, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative finora previste.
Dieci giorni alle Regioni per garantire le prestazioni ai disabili
Le Regioni possono istituire, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Decreto (quindi entro il 20 marzo), unità speciali per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
Facilitato l’acquisto di dispositivi medici per le terapie intensive
Il decreto poi, come annunciato a suo tempo dello stesso Conte, contiene misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici di assistenza ventilatoria, quelli cioè che servono a potenziare le terapie intensive e prevede anche la possibilità di sospensione delle attività ordinarie del Ssn.
Saltano i limiti di orario previsti dai contratti secondo le regole Ue sulle emergenze, ma la loro “protezione appropriata” sarà oggetto di un accordo quadro nazionale
Nel decreto è anche esplicitamente scritto che “agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Per chi non rispetta le norme inasprimento delle pene
Infine, nuove regole anche per il trattamento dei dati personali legato all’emergenza COVID-19 e inasprimento delle sanzioni per chi non si atterrà alle norme. Il decreto infatti stabilisce che “all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto»
Scarica il Testo del Decreto Legge n. 14/2020
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