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Legge di Bilancio: l’articolo 81-bis per i lavoratori fragili genera figli e figliastri

Il gruppo ”Lavoratori fragili uniti per sopravvivere” è costituito da lavoratori occupati nei settori del pubblico impiego e del lavoro privato. Siamo lavoratori cosiddetti “fragili” (immunodepressi, con patologie oncologiche, trapiantati, in chemioterapia ed altre terapie salvavita, etc.), impossibilitati ad eseguire il lavoro in modalità “smart working” per mansione (operatori sanitari, operai, addetti alle mense ed ai servizi di pulizia, trasportatori, cassieri, etc.).

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In caso di eventuale contagio da nuovo Coronavirus, a causa della nostra precaria condizione di salute, siamo ad elevato rischio di gravissime complicanze da Covid-19, nonché esposti a maggior rischio di contagio sia durante lo svolgimento del lavoro in presenza, sia a bordo dei sovraffollati mezzi di trasporto pubblico, che siamo spesso costretti ad utilizzare per raggiungere il posto di lavoro. Con il presente comunicato vorremmo segnalare un gravissimo vuoto normativo, che perdura oramai da molti mesi e che speravamo potesse essere finalmente colmato in maniera adeguata nell’ambito della Legge di Bilancio 2021 (AC 2790-bis), provvedimento in fase di completamento del suo iter a breve.


Purtroppo, ad oggi constatiamo ancora una volta la disparità di tutela esistente tra lavoratori fragili di serie A e di serie B. Infatti, l’articolo 81-bis (“Disposizioni in favore dei lavoratori fragili”) della predetta legge di Bilancio (che si allega), se dovesse essere approvato da entrambi i rami del Parlamento tal quale, andrebbe a creare una duplice discriminazione.


Non va a colmare in senso retroattivo il periodo dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2020, durante il quale tutti quei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile (o perché questa modalità non è compatibile con la specifica mansione, oppure perché non gli è stata concessa dal datore di lavoro, in quanto non esplicitamente resa obbligatoria, qualora eseguibile) sono rimasti privi di qualsiasi tutela, venendo di fatto discriminati rispetto alla platea dei lavoratori fragili che, per mansione, hanno invece potuto continuare a lavorare in modalità agile.


Inoltre, l’assenza equiparata al ricovero ospedaliero fruibile dai lavoratori fragili nel periodo dal 1 Gennaio al 28 Febbraio 2021 (articolo 81-bis “Disposizioni in favore dei lavoratori fragili” della legge di Bilancio), per l’ennesima volta (come già avvenuto in precedenti provvedimenti) non viene esplicitamente esclusa dalla computabilità nel periodo di comporto, nonostante le varie proposte di emendamento (tra cui quella a prima firma dell’On. Tasso, n. 67.01)

EMENDAMENTO > Emendamento fragili-convertito (1)

Avessero ben evidenziato che le assenze di cui all’art. 26 comma 2 del Dl “Cura Italia” non dovessero essere computate nel periodo di comporto (cioè in quel periodo entro il quale il lavoratore assente, per malattia o ricovero ospedaliero, conserva il posto di lavoro, con progressive decurtazioni dello stipendio man mano che i giorni di assenza si accumulano, fino al licenziamento quando il limite del comporto venga superato).


È fondamentale che la norma espliciti chiaramente la non computabilità nel comporto di tali assenze dei lavoratori fragili, poiché non tutti i CCNL, sia del settore pubblico che privato, escludono il ricovero ospedaliero dal conteggio nel comporto, creando anche qui disparità tra lavoratori fragili, a seconda che il ricovero ospedaliero incida (lavoratori di serie B) o non incida (lavoratori di serie A) sul comporto. Pertanto, chiediamo tramite tutte le forze politiche che il Governo ponga urgentemente rimedio alla discriminazione tra lavoratori fragili,​ ​ esplicitando che l’assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero venga esclusa dal computo del periodo di comporto per tutti i lavoratori fragili indistintamente, del settore pubblico e privato, e che si colmi la mancanza di tutele subita dai lavoratori fragili incompatibili con lo smart working nel periodo dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2020.


Un ringraziamento particolare va all’Onorevole Antonio Tasso, sempre vicino ai lavoratori fragili, che, avendo rilevato tale discriminazione, ha prontamente presentato un ordine del giorno (ODG) alla legge di Bilancio, con cui chiede formalmente al Governo di impegnarsi a porre rimedio quanto prima alla discriminazione che si è venuta a creare tra i lavoratori fragili, ai sensi dell’art. 81-bis della legge di Bilancio in esame.


Fino a quando il Governo non avrà rimediato, escludendo esplicitamente l’assenza ricovero ospedaliero dal computo nel periodo di comparto, i lavoratori fragili, nei cui contratti di lavoro il ricovero ospedaliero incide sul comporto, saranno ancora costretti a “scegliere” se morire di fame (a seguito di decurtazioni di stipendio o del licenziamento) oppure morire di Covid, andando al lavoro in presenza.


Speravamo di dover stare più tranquilli a Natale, ma ancora una volta la politica lascia indietro i lavoratori fragili.
Auguro Buon Natale all’Onorevole Tasso ed al Senatore Augussori, che si sono avvicinati al GRUPPO “LAVORATORI FRAGILI UNITI per SOPRAVVIVERE” ed​ hanno provato ad aiutarci con massimo impegno. Auguro Buon Natale a tutti i lavoratori fragili… ancora una volta lasciati indietro. Buon Natale alla Direzione, alla Redazione ed ai lettori della vostra testata giornalistica, sempre pronta ad aiutare i più deboli. Grazie.

Allego il suddetto art.81-bis (della legge di Bilancio) approvato dalla V Commissione della Camera dei Deputati:

ART. 81.
  
Art. 81-bis.
(Disposizioni in favore​ dei lavoratori fragili)

Allegato

  1. Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
  2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l’anno 2021.
  4. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse.
  Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 207 è ridotto di 336 milioni di euro per l’anno 2021
81.044.

Davide Crippa, Del Barba, Delrio, Pastorino, Trancassini, Mandelli, Garavaglia, Tabacci

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